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ACCESSO UTENTI REGISTRATI |
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Per qualsiasi problema tecnico, inviare una PEC all'indirizzo di mail certificata dg02.ape@pec.regione.campania.it |
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E' istituito un servizio di HELPDESK che fornisce assistenza relativamente alla piattaforma informatica DAL LUNEDI' AL VENERDI' DALLE ORE 9,00 ALLE 13,00. Per contatti chiamare il numero 08123016660 |
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SI COMUNICA CHE L'HELPDESK SARA' SOSPESO DA GIOVEDI' 8 A MARTEDI' 13 GIUGNO 2023
- Si evidenzia che un APE inviato può essere MODIFICATO solo nei giorni immediatamente successivi alla data di invio, se non è stato consegnato al committente e quindi non utilizzato in alcun atto e solo se non è scaduto. E' possibile correggere solo errori materiali nei campi che non riguardano i valori che caratterizzano l'efficienza energetica dell'immobile (la CLASSE ENERGETICA non è modificabile) o per allegare documenti eventualmente non inseriti perché sfuggiti nell'inserimento, tipo libretto impianto termico (emesso anteriormente alla data di invio dell'APE), ecc.
Oltre alla correzione dei campi errati, è obbligatorio inserire nel campo note le ragioni della modifica. L’attestato corretto va firmato digitalmente e allegato, va riallegato anche l’APE se è stato oggetto di correzioni (I nomi dei file dei nuovi allegati devono essere diversi da quelli preesistenti che non possono essere eliminati). E’ necessario clikkare il pulsante Invia per portare la pratica dallo stato In modifica allo stato Presentato. L’operazione di modifica non cambia il n. di progressivo e la relativa data di invio. La ricevuta di avvenuta presentazione valida è quella che viene stampata a seguito delle modifiche effettuate e che contiene nel campo note le ragioni delle modifiche.
- Nei casi in cui si intende procedere all'ANNULLAMENTO di un APE, in quanto inviato con errori o inviato erroneamente, è necessaria inviare sulla PEC dg02.ape@pec.regione.campania.it (dall'indirizzo PEC associato al nome utente) una formale richiesta di ANNULLAMENTO APE sotto forma di DSAN (autocertificazione a norma del D.P.R. 445/2000) in cui si indicano i dati anagrafici del richiedente, indirizzo e dati catastali dell'immobile, il n. progressivo dell'APE (inizia per AENG), le ragioni della richiesta e la dichiarazione che l'APE in oggetto non è stato consegnato al committente e/o non utilizzato in alcun atto. In seguito alla risposta, via PEC, dell'avvenuto annullamento è possibile procedere ad inviare il nuovo APE.
- Nei casi in cui è necessario inviare un APE per un immobile per il quale esiste già in piattaforma un APE (in corso di validità o scaduto), il tecnico certificatore dell’APE esistente deve inviare sulla PEC dg02.ape@pec.regione.campania.it (dall'indirizzo PEC associato al nome utente) una formale richiesta di ARCHIVIAZIONE APE in cui si indicano i dati anagrafici del tecnico richiedente, indirizzo e dati catastali dell'immobile, il n. progressivo dell'APE (inizia per AENG), le ragioni della richiesta. In seguito alla risposta, via PEC, dell'avvenuta archiviazione è possibile procedere ad inviare il nuovo APE.
- La richiesta di archiviazione di un APE esistente può essere fatta anche da un tecnico certificatore diverso da colui che ha inviato l'APE in piattaforma:
in questo caso, è necessario che il tecnico certificatore invii sulla PEC dg02.ape@pec.regione.campania.it (dall'indirizzo PEC associato al nome utente) una formale richiesta di ARCHIVIAZIONE APE sotto forma di DSAN (autocertificazione a norma del D.P.R. 445/2000) in cui si dichiara di avere avuto mandato dal proprietario - o altri titolati a chiedere la emissione dell'APE - (indicandone i dati anagrafici) ad inviare APE aggiornato e pertanto si richiede l'archiviazione dell'Ape esistente; la richiesta va corredata dei dati anagrafici del tecnico certificatore, indirizzo e dati catastali dell'immobile, il n. progressivo dell'APE, se è noto, (inizia per AENG).
Alla richiesta vanno allegati copia di un documento di riconoscimento del tecnico certificatore e del mandante in corso di validità. In seguito alla risposta, via PEC, dell'avvenuta archiviazione è possibile procedere ad inviare il nuovo APE.
Il Ministero dello Sviluppo economico (MISE) ha pubblicato le FAQ Dicembre 2018 sul DM del 26 giugno 2015 relative ai requisiti minimi di prestazione energetica degli edifici e alla redazione dell’Attestato di Prestazione Energetica - APE.
Il Ministero dello Sviluppo economico (MISE) ha pubblicato le FAQ Agosto 2016 sul DM del 26 giugno 2015 relative ai requisiti minimi di prestazione energetica degli edifici e alla redazione dell’Attestato di Prestazione Energetica - APE.
Il Ministero dello Sviluppo economico (MISE) ha pubblicato le FAQ Ottobre 2015 sul DM del 26 giugno 2015 relative ai requisiti minimi di prestazione energetica degli edifici e alla redazione dell’Attestato di Prestazione Energetica - APE.
Il portale 4E di Enea ha pubblicato un interessante vademecum per il cittadino sull'attestato di prestazione energetica (APE), spiegando dettagliatamente di cosa si tratta, quando è necessario, chi lo redige e come si ottiene.
Contenuti obbligatori dell'APE, pena invalidità
Si segnala che il D.M. Sviluppo Economico del 26.06.2015 (linee guida) all'art. 4 comma 4 indica le informazioni da riportare sull'APE pena l'annullamento:
- la prestazione energetica globale sia in termini di energia primaria totale che di energia primaria non rinnovabile, attraverso i rispettivi indici;
- la classe energetica determinata attraverso l'indice di prestazione energetica globale, espresso in energia primaria non rinnovabile;
- la qualita' energetica del fabbricato ai fini del contenimento dei consumi energetici per il riscaldamento e il raffrescamento, attraverso gli indici di prestazione termica utile per la cliimatizzazione invernale ed estiva dell'edificio;
- i valori di riferimento, quali i requisiti minimi di efficienza energetica vigenti a norma di legge;
- le emissioni di anidride carbonica;
- l'energia esportata;
- le raccomandazioni per il miglioramento dell'efficienza energetica con le proposte degli interventi piu' significativi ed economicamente convenienti, distinguendo gli interventi di ristrutturazione importanti da quelli di riqualificazione energetica; Ogni APE riporta, inoltre, le informazioni correlate al miglioramento della prestazione energetica, quali gli incentivi di carattere finanziario e l'opportunita' di eseguire diagnosi energetiche.
NUOVI DECRETI DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO DEL 26-06-2015 PUBBLICATI SULLA GAZZETTA UFFICIALE N. 162 DEL 15-7-2015 – SUPPL. ORDINARIO N.39 (Clicca qui per accedere alla copia dei decreti)
Si segnala che ai sensi del D.M. Sviluppo Economico del 26.06.2015 Allegato 1 “Linee guida nazionali per l'Attestazione della Prestazione Energetica (APE) degli edifici” al punto 7.1.5, a partire dal 01.10.2015 è stata cambiata la procedura di consegna dell'APE, invertendo quella attuale.
Infatti, il certificato, deve essere prima inviato alla Regione e poi consegnato entro quindici giorni al committente, allegando all'APE il modulo di ricevuta di avvenuta presentazione compilato telematicamente, riportante il numero progressivo di inserimento.
7.1.5 Obbligo di registrazione dell’attestato di prestazione energetica
Entro i quindici giorni successivi alla trasmissione, in forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio, della copia del certificato alla Regione o Provincia autonoma competente per territorio, il soggetto certificatore procede alla consegna dell’APE al richiedente.
La sottoscrizione con firma digitale dell’APE ha valenza di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.
In merito alla CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI - (A.P.E.) per informazioni di carattere amministrativo è possibile contattare il Funzionario Incaricato Ing. Arturo Paradiso Tel. 0817966809 Martedì e Giovedì dalle ore 8,00 alle ore 13,30. Per gli errori ricorrenti vedi FAQ relative
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